Art. 4.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo   di   controllo   "C.S.Q.A.  -  Certificazione  qualita'
agroalimentare S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, ritenga di impartire.