Art. 4. Disciplina transitoria 1. Gli accordi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere una procedura per immettere nella prima versione utile dell'elenco generale: a) i nominativi degli interessati compresi negli elenchi di telefonia vocale gia' pubblicati, decorso un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'informativa scritta di cui al precedente art. 2, inviata da ciascun operatore anche unitamente alla corrispondenza commerciale, rispettando le manifestazioni di volonta' espresse in passato in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/1998; b) i nominativi degli interessati, in relazione a servizi di telefonia personale e mobile, i quali abbiano espresso il proprio consenso nei termini al precedente art. 3, sulla base di un'informativa scritta inviata al domicilio del sottoscrittore; c) i nominativi di eventuali acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia personale e mobile che, sulla base del modulo scritto di informativa e di consenso, posto a disposizione dagli operatori anche per via telematica, abbiano spontaneamente manifestato il proprio consenso all'inclusione negli elenchi, alle condizioni sopra precisate. 2. La procedura di cui al precedente art. 4, comma 1, deve contemplare il caso di portabilita' del numero attuata durante la prima fase di costituzione dell'elenco generale. In tal caso, l'operatore recipient provvede a rinnovare agli abbonati "portati" da altre reti l'informativa di cui ai sub. a) e b) del precedente art. 4, comma 1, mentre l'operatore donor/donating provvede a cancellare dalla propria base di dati e dalla prima versione dell'elenco generale, per la parte di propria competenza, i dati relativi agli abbonati "portati". La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 13 giugno 2002 Il presidente: Cheli