Art. 4.
  I valori convenzionali sopra individuati sono divisibili in ragione
di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero nel
corso del mese.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 settembre 2002

                            Il Ministro degli affari esteri
                                    (ad interim)
                                     Berlusconi
         Il Ministro del lavoro
        e delle politiche sociali
                Maroni