Art. 4. I valori convenzionali sopra individuati sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero nel corso del mese. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2002 Il Ministro degli affari esteri (ad interim) Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni