Art. 4. 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere ed alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori. 2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. 3. I progetti degli impianti e delle opere di cui al comma 1 sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo decreto, previa comunicazione da parte del Commissario delegato alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.