Art. 4. 
 
  Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono
altresi' protette le elaborazioni di  carattere  creativo  dell'opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una
in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed  aggiunte
che costituiscono un rifacimento sostanziale  dell'opera  originaria,
gli  adattamenti,  le  riduzioni,  i  compendi,  le  variazioni   non
costituenti opera originale.