Art. 4.
                Determinazione del reddito imponibile
    1.   Sulla   base   degli   studi  di  settore  sono  determinati
presuntivamente  i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli
previsti  dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del
testo unico delle imposte sui redditi.
    2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili.  Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci  e  alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti  negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
    3.  Per  le  imprese  che  eseguono  opere,  forniture  e servizi
pattuiti  come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale
i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli
studi  di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti
delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a
4, del testo unico delle imposte sui redditi.