Art. 4. Liquidazione dei contributi riconosciuti 1. Il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche dei contributi riconosciuti per il periodo di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, decorrente dal 2 dicembre 2003 al 31 dicembre 2003 compreso, e' liquidato secondo la disponibilita' del fondo stanziato e seguendo l'ordine cronologico delle date di sottoscrizione degli abbonamenti. Nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto 30 dicembre 2003 e' liquidato, nella misura del 50 per cento, il rimborso dei contributi riconosciuti. Il rimanente 50 per cento e' liquidato a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto 30 dicembre 2003. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2004 Il direttore generale: Aria