Art. 4.
              Liquidazione dei contributi riconosciuti
    1.  Il  rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche dei
contributi riconosciuti per il periodo di riferimento di cui all'art.
1,  comma 2,  del presente decreto, decorrente dal 2 dicembre 2003 al
31 dicembre 2003 compreso, e' liquidato secondo la disponibilita' del
fondo  stanziato  e  seguendo  l'ordine  cronologico  delle  date  di
sottoscrizione degli abbonamenti.
    Nei  termini  previsti dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto
30 dicembre  2003  e'  liquidato,  nella  misura del 50 per cento, il
rimborso  dei  contributi  riconosciuti. Il rimanente 50 per cento e'
liquidato  a  seguito della compensazione finanziaria di cui all'art.
5, comma 11, del citato decreto 30 dicembre 2003.
    Il  presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 12 febbraio 2004
                                          Il direttore generale: Aria