Art. 4.
          Termini relativi alla partecipazione di personale
         delle Forze di polizia a operazioni internazionali
  1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
2,  comma  1,  della  legge  11  agosto  2003,  n. 231, relativo alla
partecipazione  del personale della Polizia di Stato alla missione ((
United Nations Mission in Kosovo )) (UNMIK).
  2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
2,  comma  2,  della  legge  11  agosto  2003,  n. 231, relativo allo
sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane
in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
((    3.  E'  differito  al  30 giugno  2004 il termine relativo alla
partecipazione  di  personale  della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri  alla  missione  in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. ))
  4.  E'  autorizzata  fino  al  30 giugno 2004, la partecipazione di
personale  della  Polizia  di  Stato e dell'Arma dei carabinieri alla
missione  di  polizia  dell'Unione  europea  in Macedonia, denominata
EUPOL (( Proxima. ))
  5.  Per  le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 7.282.927 (( per l'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, commi 1 e 2 della
          legge 11 agosto 2003, n. 231:
              «Art.   2  (Termini  relativi  alla  partecipazione  di
          personale    delle    Forze   di   polizia   a   operazioni
          internazionali).  -  1. E' differito al 31 dicembre 2003 il
          termine previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del
          decreto-legge  20  gennaio  2003,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo
          alla  partecipazione  del  personale della Polizia di Stato
          alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
              2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
          dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.
          4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 18 marzo
          2003,  n.  42,  relativo  allo  sviluppo  di  programmi  di
          cooperazione  delle  Forze di polizia italiane in Albania e
          nei Paesi dell'area balcanica.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma 1,  del
          decreto-legge   20 gennaio  2003,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42:
              «Art.  2  (Partecipazione  italiana  alla  missione  di
          polizia  dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina). - 1. E'
          autorizzata,  dal  1° gennaio  2003 al 31 dicembre 2003, la
          spesa  di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale
          della  Polizia  di  Stato  e dell'Arma dei carabinieri alla
          missione     di     polizia    dell'Unione    europea    in
          Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione
          comune  adottata  l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione
          europea.».