Art. 4. Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali 1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione (( United Nations Mission in Kosovo )) (UNMIK). 2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. (( 3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. )) 4. E' autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL (( Proxima. )) 5. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 7.282.927 (( per l'anno 2004. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 11 agosto 2003, n. 231: «Art. 2 (Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali). - 1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). 2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42: «Art. 2 (Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina). - 1. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.».