Art. 4.
                     Organismo di certificazione
  1.  L'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie
dell'informazione   (ISCTI)  del  Ministero  delle  comunicazioni  e'
l'organismo di certificazione della sicurezza informatica nel settore
della  tecnologia  dell'informazione, anche ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dell'art. 3, paragrafo 4
della direttiva 1999/93/CE.
  2.   L'organismo   di  certificazione  sovrintende  alle  attivita'
operative  di  valutazione  e certificazione nell'ambito dello Schema
nazionale attraverso:
    a) la   predisposizione   di   regole   tecniche  in  materia  di
certificazione   sulla   base  delle  norme  e  direttive  nazionali,
comunitarie    ed    internazionali    di    riferimento,   ai   fini
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;
    b) il  coordinamento  delle  attivita'  nell'ambito  dello Schema
nazionale in armonia con i criteri ed i metodi di valutazione;
    c) la  predisposizione  delle  linee  guida per la valutazione di
prodotti, traguardi di sicurezza, profili di protezione e sistemi, ai
fini  dell'approvazione  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro della Comunicazioni;
    d) la  divulgazione  dei principi e delle procedure relative allo
Schema nazionale;
    e) l'accreditamento,     la     sospensione     e    la    revoca
dell'accreditamento dai LVS;
    f) la verifica del mantenimento dell'indipendenza, imparzialita',
affidabilita', competenze tecniche e capacita' operative da parte dei
LVS accreditati;
    g) l'approvazione dei piani di valutazione;
    h) l'ammissione e registrazione delle valutazioni;
    i) l'approvazione dei rapporti finali di valutazione;
    l)  l'emissione  dei  rapporti di certificazione sulla base delle
valutazioni eseguite dai LVS;
    m) l'emissione e la revoca dei cerificati di sicurezza;
    n) la  definizione,  l'aggiornamento  e  la  diffusione,  su base
semestrale, di una lista di prodotti, sistemi e profili di protezione
certificati;
    o) la  predisposizione,  la  tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
dai LVS accreditati;
    p) la  promozione delle attivita' per la diffusione della cultura
della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;
    q) la formazione, abilitazione e addestramento dei certificatori,
personale  dipendente  dell'organismo  di certificazione, nonche' dei
valutatori,   dipendenti   dei   LVS  e  assistenti,  ai  fini  dello
svolgimento delle attivita' di valutazione;
    r) la  predisposizione,  tenuta  e  aggiornamento dell'elenco dei
certificatori valutatori e assistenti.
  3.   L'organismo   di   certificazione   riferisce   semestralmente
sull'attivita'  al  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4.   Sulla  base  degli  indirizzi  stabiliti  dal  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  dal  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  e dal Ministro delle comunicazioni,
l'organismo  di  certificazione  cura  i  rapporti  con  organismi di
certificazione  esteri  congiuntamente  con  l'Autorita' Nazionale di
Sicurezza,   nonche'   partecipa   alle  altre  attivita'  in  ambito
internazionale  e comunitario riguardanti il mutuo riconoscimento dei
certificati di sicurezza.
  5. Alle predette attivita' l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) fara' fronte senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.