Art. 4.
    1.   L'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  mesosulfuron,  propoxycarbazone e
zoxamide revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto
e' consentita fino al 31 marzo 2005.
    2.  L'utilizzazione  delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi
dell'art.  2,  comma  4,  del presente decreto, e' consentita fino al
31 agosto 2006.
    3.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari
contenenti,  mesosulfuron,  propoxycarbazone e zoxamide sono tenuti a
adottare  ogni  iniziativa  volta  ad  informare  i rivenditori e gli
utilizzatori   dei  prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del
rispetto   dei  tempi  fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
      Roma, 9 aprile 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 26.