Art. 4.
  I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le agevolazioni
eventualmente  concesse  sono  revocate  qualora, in qualsiasi fase o
grado  della  procedura,  si  accerti la inesistenza dei requisiti di
accesso   previsti  dall'art.  3  del  decreto  7 agosto  2003  o  la
inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti dal medesimo
decreto.
    Roma, 14 giugno 2004
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano