Art. 4. I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 3 del decreto 7 agosto 2003 o la inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti dal medesimo decreto. Roma, 14 giugno 2004 Il direttore generale: Pasca di Magliano