Art. 4. Composizione e compiti del comitato tecnico 1. Il comitato tecnico e' composto da un esperto epidemiologo designato da ciascuna regione e provincia autonoma e da cinque esperti nominati dal Ministro della salute, ed e' presieduto dal direttore della direzione operativa. 2. La nomina dei membri del comitato dura tre anni. 3. Il Comitato tecnico realizza il raccordo con le strutture regionali competenti ed i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L., con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle regioni e province autonome.