Art. 4. Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 - con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni connesse a passaggi di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere risulta coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale - e' consentita, in caso di trasferimento di funzioni e competenze previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con relativa assegnazione di personale, l'assunzione, in deroga alle disposizione del presente decreto, di un numero di unita' pari a quello definito dal citato decreto presidenziale nel caso in cui le previste procedure di mobilita' non siano mai state attivate. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2004 p. Il Presidente: Mazzella Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 193