Art. 4.
         Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 60 dell'art. 3 della
legge  n.  350/2003  -  con  cui  si  consentono,  in  ogni  caso, le
assunzioni  connesse a passaggi di funzioni e competenze alle regioni
ed  agli  enti  locali  il cui onere risulta coperto da trasferimenti
erariali  compensativi  della  mancata  assegnazione  delle unita' di
personale  -  e'  consentita,  in caso di trasferimento di funzioni e
competenze  previsto  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  con  relativa  assegnazione  di personale, l'assunzione, in
deroga alle disposizione del presente decreto, di un numero di unita'
pari  a  quello definito dal citato decreto presidenziale nel caso in
cui le previste procedure di mobilita' non siano mai state attivate.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli
adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2004
                                           p. Il Presidente: Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
  registro n. 9, foglio n. 193