Art. 4.
  1.  Il  Commissario  delegato  -  Presidente della regione autonoma
della   Sardegna,   anche   avvalendosi   dei  sindaci,  e'  altresi'
autorizzato ad erogare:
    a) un  contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali,
produttive,  agricole,  agroindustriali, agrituristiche, zootecniche,
artigianali,  professionali,  di  servizi  e  turistiche i cui locali
siano   stati   sgomberati   in  esecuzione  di  provvedimenti  delle
competenti  autorita'.  L'ammontare  del contributo e' correlato alla
durata  della  sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura
dei  redditi prodotti dall'attivita' nell'anno 2003, quali risultanti
dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004, in ragione del periodo
di  tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita
istanza  corredata  da autocertificazione attestante i danni subiti e
il  periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione
o   ricostruzione   dei   locali   adibiti  a  sede  delle  attivita'
sopraelencate  e  dalla  copia  della  dichiarazione  dei redditi per
l'anno  2003,  ovvero  da  autocertificazione  resa  ai  sensi  degli
articoli 47   e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 novembre  2000,  n.  445.  Per  importi  superiori ad Euro 15.000,
ovvero per attivita' avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve
essere   corredata  da  perizia  giurata  redatta  da  professionista
autorizzato  alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del
decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole
che  determinano  il  reddito  ai  sensi dell'art. 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, il reddito
stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
    b) un  contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i
cui locali non siano stati sgomberati, per i quali venga accertata la
sospensione  delle  attivita'  a  causa degli eventi in questione. Il
predetto  contributo  e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per
un  periodo  massimo  di due mesi, parametrato sulla base dei redditi
prodotti   nell'anno   2003   quali  risultanti  dalla  dichiarazione
presentata  nell'anno  2004. A tal fine gli interessati allegano alla
domanda  di  contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da
autocertificazione  resa  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28 novembre  2000,  n.  445.  Per
attivita'  avviate  nel  corso  dell'anno 2004, l'istanza deve essere
corredata  da  perizia giurata, redatta da professionista autorizzato
alla  certificazione  tributaria  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto
legislativo  9 luglio  1997,  n.  241.  Per  le  imprese agricole che
determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, il reddito
stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
    c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali
pari  al  70%  del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o
distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, ne' piu'
utilizzabili.  A  tal  fine gli interessati allegano alla domanda una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' resa ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale
risulti  la  tipologia,  la  quantita' ed il prezzo di acquisto delle
merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia
pure in parte, le merci stesse;
    d) un  contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la
propria  attivita'  lavorativa  in  immobili  dichiarati  inagibili o
sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita',
pari  all'80%  degli  oneri  sostenuti  per i conseguenti traslochi e
depositi  effettuati,  e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A
tal   fine   gli   interessati   presentano  apposita  documentazione
giustificativa di spesa;
    e) un   contributo  a  favore  dei  proprietari  di  beni  mobili
registrati  e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili
che  abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti
beni,  pari  al  40%  del  valore  del  danno  subito, al netto degli
eventuali  indennizzi  assicurativi,  accertato  con apposita perizia
giurata;  per  i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai sensi degli
articoli 47   e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, puo'
essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.
  2.  I  contributi di cui all'art. 3, comma 4, nonche' quelli di cui
al  presente  articolo,  sono  erogati  dal  Commissario delegato con
propri  provvedimenti,  coerentemente  con  le previsioni di apposito
piano  previamente predisposto dal Commissario medesimo, con il quale
verranno  identificate  le  tipologie  d'intervento  e  la disciplina
generale  dell'assegnazione  dei  contributi,  che  sara'  ispirata a
criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali
della   normativa   comunitaria,  e  costituiscono  anticipazioni  su
eventuali  future  provvidenze  a  qualunque  titolo  previste  e non
concorrono  alla  formazione  del  reddito  ai  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.