Art. 4.
       Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
  1.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642,  e  successive  modificazioni, dopo l'articolo 15 e' inserito il
seguente:
  «Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta
in  modo virtuale). - 1. Poste italiane S.p.a., le banche e gli altri
enti  e  societa'  finanziari  indicati  nell'articolo  1 del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87,  entro il 30 novembre di ogni
anno,  versano,  a  titolo di acconto, una somma pari al settanta per
cento  dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo
15;  per  esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai
versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.».
  2.  L'acconto  di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato
entro il 15 dicembre di tale anno.
          Riferimenti normativi:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642, concerne «Disciplina dell'imposta di bollo».
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
          legislativo   27 gennaio  1992,  n.  87  (Attuazione  della
          direttiva  n.  86/635/CEE,  relativa ai conti annuali ed ai
          conti  consolidati  delle  banche  e  degli  altri istituti
          finanziari,  e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
          obblighi  in materia di pubblicita' dei documenti contabili
          delle  succursali,  stabilite  in uno Stato membro, di enti
          creditizi  ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
          tale Stato membro):
          «Art.  1  (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del
          presente decreto si applicano:
                a) alle banche;
                b) alle  societa' di gestione previste dalla legge 23
          marzo 1983, n. 77;
                c) alle  societa'  finanziarie  capogruppo dei gruppi
          bancari iscritti nell'albo;
                d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
          n. 1;
                e) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
          previsti  dal  titolo V  del  testo  unico  delle  leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia emanato ai sensi dell'art.
          25,  comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche'
          alle   societa'   esercenti   altre  attivita'  finanziarie
          indicate  nell'art.  59,  comma 1, lettera b), dello stesso
          testo unico.
              2.  Il  Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
          previsti  nel  comma  1,  lettera e), stabilisce criteri di
          esclusione   dall'applicazione  del  presente  decreto  con
          particolare   riguardo   all'incidenza   dell'attivita'  di
          carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
          soggetti  nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
          composizione    finanziaria    o   meno   del   portafoglio
          partecipativo,  all'esigenza  di evitare criteri e tecniche
          di  redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
          bilancio consolidato.
              3.   Ai  fini  del  presente  decreto,  l'attivita'  di
          assunzione   di   partecipazioni   al  fine  di  successivi
          smobilizzi   e'   in   ogni   caso   considerata  attivita'
          finanziaria.
              4.  Per  l'applicazione del presente decreto i soggetti
          previsti  dal  comma  1  sono  definiti  enti  creditizi  e
          finanziari.
              5.  Per  le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
          1991,  n.  1,  le  norme previste dal presente decreto sono
          attuate,  avuto  riguardo alla specialita' della disciplina
          della  legge  stessa,  con disposizioni emanate dalla Banca
          d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB).».