Art. 4.

  L'azione  della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle
dichiarazioni  presentate  tempestivamente  e,  nei  casi  di mancata
presentazione   della   dichiarazione,   di   quelli  precedentemente
accertati,  si  prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello  in  cui  la  dichiarazione  fu  presentata  o  doveva  essere
presentata.
  L'azione   della   finanza   per  l'accertamento  dei  redditi  non
dichiarati  dal  contribuente,  che  non  abbiano  formato oggetto di
precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.