Art. 4. (Art. 6 del Testo Unico) Le tregge agricole possono circolare per il minimo percorso indispensabile. Il carico delle tregge deve essere costituito solo da attrezzi e strumenti da lavoro agricoli con esclusione di materiali e prodotti del suolo. Le parti o pattini della treggia, che slittano sulla carreggiata devono essere in legno con esclusione di elementi metallici sporgenti che possano danneggiare il piano stradale. E' vietata la sosta delle tregge sulle carreggiate.