Art. 4. Utilizzazione 1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati. 2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g). 3. L'utilizzatore e' tenuto a conservare la dichiarazione di conformita' di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo. 4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori portatili d'incendio, devono avvenire in conformita' alla legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000.