Art. 4. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua tedesca, in quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Consiglio che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati membri ed alla Commissione. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, a cio' debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce ai presente Accordo. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi T. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI