(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, 
in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua tedesca, in quattro
testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato  negli  archivi
del Consiglio che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme
a ciascuno dei Governi degli Stati membri ed alla Commissione. 
 
  In fede di che, i sottoscritti rappresentanti degli Stati membri 
della Comunita' Economica Europea, a  cio'  debitamente  autorizzati,
hanno apposto le loro firme in calce ai presente Accordo. 
 
  Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 
 
                       Per il Regno del Belgio 
                      JACQUES VAN DER SCHUEREN 
 
               Per la Repubblica federale di Germania 
                        ALFRED MULLER-ARMACK 
 
                     Per la Repubblica Francese 
                      VALERY GISCARD D'ESTAING 
 
                     Per la Repubblica italiana 
                           EMILIO COLOMBO 
 
                  Per il Granducato del Lussemburgo 
                            PAUL ELVINGER 
 
                    Per il Regno dei Paesi Bassi 
                            T. W. DE POUS 
 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                SEGNI