Art. 4. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle corrispondenti variazioni di bilancio.