Art. 4.

  All'onere  derivante  dalla  applicazione  della  presente legge si
provvede  per  l'esercizio  1961-62  con corrispondente riduzione del
fondo  iscritto  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, alle corrispondenti variazioni di bilancio.