Art. 4. 
 
  Il commercio nel territorio della Repubblica ltaliana dei minerali,
delle  materie  grezze  e  delle  materie  radioattive,  qualora   la
Comunita' europea per l'energia,  atomica  non  abbia  esercitato  il
diritto di  opzione  ai  sensi  dell'articolo  57  del  Trattato,  e'
soggetto, fatta salva  la  disciplina  sull'approvvigionamento  delle
materie tessili prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione  del
Ministero dell'industria e del commercio. 
  L'autorizzazione s'intende concessa  decorsi  trenta  giorni  dalla
data della presentazione della domanda, senza che entro tale  termine
l'Amministrazione competente si sia pronunciata. 
  Per l'importazione e l'esportazione dei  prodotti  minerali,  delle
materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando
e' prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e
valutari - e' data dal  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  su
conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio. 
  Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze.  Il  detto
diritto deve essere esercitato nel termine  di  trenta  giorni  dalla
domanda di autorizzazione.