(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Vigilanza e controlli 

 
  Gli agenti della  riscossione  sono  soggetti  alla  vigilanza  del
prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su  segnalazione
dei comuni, dei consorzi esattoriali e  degli  altri  enti  creditori
possono disporre le occorrenti verifiche. 
  Le ispezioni  e  verifiche  sull'andamento  della  gestione  e  dei
servizi esattoriali a richiesta del  prefetto  e  dell'intendente  di
finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle  imposte
dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti
dagli articoli 64, 108 e 125 possono essere effettuate  verifiche  di
cassa. 
  Indipendentemente   dalla   disposizione   del   comma   precedente
l'ispettorato  compartimentale   delle   imposte   dirette   effettua
periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie. 
  In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto puo'
disporne il compimento a mezzo di  appositi  commissari  ed  a  spese
dell'agente inadempiente. 
  Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle  loro  funzioni,
devono attenersi  alle  istruzioni  impartite  dalle  amministrazioni
preposte alla vigilanza e fornire le  notizie  e  i  dati  statistici
inerenti al servizio di  riscossione  richiesti  dall'Amministrazione
finanziaria dello Stato.