Art. 4.
Coordinamento fra le attivita'    liriche   e   musicali   e   quelle
                           radiotelevisive

  Al  Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213,  e' demandato il compito di determinare le direttive
generali  in  materia  di  coordinamento  delle  attivita'  liriche e
musicali con quella radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro
delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.
  L'attuazione  di  tali  direttive  e'  affidata  ad una Commissione
esecutiva  formata  da  tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione
italiana,  da  due  componenti  la Commissione centrale per la musica
designati  dalla  stessa  fra  quelli  di cui alle lettere da g) a v)
dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.