Art. 4. Facolta' dell'inventore 1. L'INAF offre al personale un servizio per la tutela e valorizzazione della proprieta' su beni immateriali attraverso le azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT). 2. Per poter usufruire del servizio di cui al comma precedente, il personale di cui all'art. 1, comma 2 che ha conseguito l'invenzione deve cedere i diritti esclusivi di sfruttamento dell'invenzione all'INAF sottoscrivendo l'apposito Atto di cessione (allegato A). Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei proventi o dei canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento del brevetto. 3. L'inventore ha, altresi', facolta' di cedere in proprieta' all'INAF i diritti di proprieta' su beni immateriali contro pagamento di un corrispettivo che sara' calcolato e versato solo se l'INAF beneficera' del relativo sfruttamento economico. 4. E' altresi' facolta' dell'inventore non sottoscrivere l'atto di cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di brevetto. In tal caso l'inventore e' tenuto a fornire all'Istituto piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonche' a tutti i contratti da lui stipulati che abbiano ad oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonche' di eventuali attivita' di sfruttamento economico diretto dell'invenzione. 5. Ai fini della protezione e sfruttamento dell'invenzione da parte dell'INAF si applicano le disposizioni previste nella Procedura brevetti (allegato B) e nel successivo art. 6, comma 1. 6. Qualora l'inventore decida di vendere a terzi i diritti brevettuali, l'INAF puo' esercitare su questi un diritto di prelazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'inventore.