Art. 4. Adozione delle misure organizzative e per la sicurezza 1. Il Segretario generale, sulla base delle indicazioni espresse dai responsabili del trattamento dei dati di cui all'art. 3, riuniti in apposita conferenza, con propria determinazione: a) adotta le misure organizzative per le operazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento alle misure minime di sicurezza relative ai trattamenti stessi; b) fornisce direttive sul coordinamento delle misure di sicurezza con le determinazioni organizzative di ordine generale, relative al trattamento di ogni tipologia di dati.