Art. 4.
  1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento
ed   alla   quantificazione  del  danno  ambientale,  anche  mediante
l'effettuazione  di  accertamenti  in  campo,  si  avvale, nei limiti
temporali  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza, di una unita' di
personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione, con contratto a
tempo   determinato,   da   retribuire   nel   limite  massimo  della
retribuzione  spettante  al  personale  del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C»
e di tre unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo
Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllati,
cui e' autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un
massimo di 70 ore mensili, che sara' retribuito in base all'attivita'
effettivamente resa ed alla qualifica di appartenenza.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti  a  carico  delle  risorse finanziarie assegnate al Commissario
delegato.