Art. 4. 
                       (Impianti audiovisivi) 
 
  E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori. 
  Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano  richiesti
da esigenze organizzative e produttive  ovvero  dalla  sicurezza  del
lavoro, ma dai quali derivi anche  la  possibilita'  di  controllo  a
distanza dell'attivita' dei  lavoratori,  possono  essere  installati
soltanto previo accordo con le  rappresentanze  sindacali  aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro,  provvede  l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita'  per  l'uso  di  tali
impianti. 
  Per gli impianti e le  apparecchiature  esistenti,  che  rispondano
alle caratteristiche di cui al secondo comma del  presente  articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze  sindacali  aziendali  o
con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro  provvede  entro
un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e  le  modalita'  di
uso degli impianti suddetti. 
  Contro i provvedimenti  dell'Ispettorato  del  lavoro,  di  cui  ai
precedenti  secondo  e  terzo  comma,  il  datore   di   lavoro,   le
rappresentanze sindacali aziendali  o,  in  mancanza  di  queste,  la
commissione interna, oppure i sindacati  dei  lavoratori  di  cui  al
successivo  art.  19  possono  ricorrere,  entro  30   giorni   dalla
comunicazione del provvedimento, al  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale.