Art. 4. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto. Nel ricorso e' indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio da' con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilita' di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno. L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero. Il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.