Art. 4. 
 
  La domanda per ottenere  lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio  si  propone  con  ricorso,  contenente
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata, al tribunale
del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure,  nel  caso
di irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del  luogo
di  residenza  del  ricorrente.  Del  ricorso  il   cancelliere   da'
comunicazione all'ufficiale dello stato  civile  del  luogo  dove  il
matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto. 
  Nel  ricorso  e'  indicata   l'esistenza   dei   figli   legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. 
  Il presidente del tribunale  fissa  con  decreto  il  giorno  della
comparizione  dei  coniugi  davanti  a  se'  e  il  termine  per   la
notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale
quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace. 
  I coniugi devono comparire  davanti  al  presidente  del  tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.  Il  presidente  deve
sentire i coniugi prima separatamente e poi  congiuntamente  tentando
di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge
istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente
fa  redigere   processo   verbale   della   conciliazione   o   della
dichiarazione di rinuncia all'azione. 
  Se il coniuge convenuto non  compare  o  se  la  conciliazione  non
riesce, il presidente, sentiti, se  lo  ritenga  opportuno,  i  figli
minori, anche d'ufficio da' con ordinanza i provvedimenti  temporanei
ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei  coniugi  e  della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente  puo'  essere
revocata o modificata dal giudice istruttore  a  norma  dell'articolo
177 del codice di procedura civile. 
  Il presidente del  tribunale,  qualora  ritenga  motivatamente  che
sussistono concrete possibilita' di riconciliazione  tra  i  coniugi,
specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di  comparizione
davanti al giudice istruttore entro un termine non  superiore  ad  un
anno. 
  L'ordinanza  con  la  quale  il  presidente  fissa  la  udienza  di
comparizione davanti al  giudice  istruttore  e'  notificata  a  cura
dell'attore  al  convenuto  non  comparso  nel   termine   perentorio
stabilito  nell'ordinanza  stessa,  ed  e'  comunicata  al   pubblico
ministero. 
  Il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi
istruttori.