Art. 4.
          (Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione)

  Il  Ministero  della  sanita',  nei limiti di spesa previsti, dalla
presente  legge  per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore
ai  due  miliardi di lire, ha facolta' di concedere contributi a enti
pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalita' di lucro
per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il
miglioramento   delle  attrezzature  dei  centri  di  riabilitazione,
nonche' di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati,
comunita' di tipo residenziale e simili.
  Tutti  i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi
civili  di  eta'  inferiore  ai  18  anni  debbono istituire corsi di
istruzione   per  l'espletamento  e  il  completamento  della  scuola
dell'obbligo.
  Le  istituzioni  private per l'assistenza agli invalidi civili sono
sottoposte  al  controllo  e  alla  sorveglianza  del Ministero della
sanita'.  La  loro  denominazione deve contenere sempre l'indicazione
"privato" o "privata".
  Non   possono   essere   usate  denominazioni  atte  ad  ingenerare
confusione  con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici.
Chiunque   intenda  aprire,  ampliare  o  trasformare  un  centro  di
riabilitazione  privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale
e  adempiere  alle  prescrizioni  tecnico-assistenziali del Ministero
della  sanita'  e  del  Consiglio  provinciale  di sanita'. Il medico
provinciale,  in  caso  di  inadempienza  alle  prescrizioni inserite
nell'atto  di autorizzazione, puo' diffidare l'istituzione privata ad
eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre
mesi  e  puo', in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare
l'autorizzazione  di  apertura,  sentito  il Consiglio provinciale di
sanita'.
  Il  Ministero  della  sanita' ha facolta' altresi' di concedere nei
limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella
misura non superiore a un miliardo:
    a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse
di studio per la formazione di personale specializzato;
    b)  contributi  a  enti pubblici e persone giuridiche private non
aventi  finalita'  di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione
ed  i  servizi  sanitari,  psicologici  e sociologici, concernenti le
principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo,
che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.