Art. 4. 
                        Esercizio di imprese 
 
  Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni  di
beni relativi all'impresa e  le  prestazioni  di  servizi  rientranti
nell'attivita' propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i
piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile. 
  Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 
    1) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  fatte  dalle
societa' indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice  civile
e nell'art. 278 del codice della navigazione; 
    2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da  enti
pubblici o privati diversi dalle societa', compresi i consorzi  e  le
associazioni o altre  organizzazioni  di  persone  o  di  beni  senza
personalita'  giuridica,  che  abbiano  per   oggetto   esclusivo   o
principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. 
  Per gli enti di cui al n. 2), che non abbiano per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio delle attivita' ivi indicate, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di  beni  e
le  prestazioni  di  servizi  fatte   nell'esercizio   di   attivita'
commerciali o agricole mediante una distinta organizzazione. 
  Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in  deroga
alle disposizioni dei precedenti commi,  le  prestazioni  di  servizi
rese  da  societa'  o   associazioni   costituite   fra   artisti   o
professionisti esclusivamente per l'esercizio in forma  associata  di
arti o professioni  intellettuali  e  da  societa'  fiduciarie  e  di
revisione aventi per oggetto  esclusivamente  le  attivita'  indicate
nell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.