Art. 4. Esercizio di imprese Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attivita' propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'art. 278 del codice della navigazione; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici o privati diversi dalle societa', compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Per gli enti di cui al n. 2), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attivita' ivi indicate, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole mediante una distinta organizzazione. Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, le prestazioni di servizi rese da societa' o associazioni costituite fra artisti o professionisti esclusivamente per l'esercizio in forma associata di arti o professioni intellettuali e da societa' fiduciarie e di revisione aventi per oggetto esclusivamente le attivita' indicate nell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.