Art. 4.
                           Redditi altrui

  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  complessivo  o della
tassazione  separata  sono  imputati  al  soggetto  passivo, oltre ai
redditi propri:
    a)  i  redditi  della  moglie,  eccettuati  quelli che sono nella
libera  disponibilita'  della  moglie  legalmente  ed  effettivamente
separata;
    b)  i  redditi  dei figli minori non emancipati conviventi con il
contribuente,  compresi  i  figli  naturali,  i  figli  adottivi, gli
affiliati e i figli dell'altro coniuge;
    c)  i  redditi  altrui  dei  quali  il  contribuente ha la libera
disponibilita'  o  l'amministrazione  senza  obbligo  della  resa dei
conti.