Art. 4.

  Le  norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto
1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione
degli  impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti
o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie
del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e gia'
in  attivita'  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.