Art. 4. Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e gia' in attivita' anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.