Art. 4.

  I  fabbricanti  e  gli  importatori di componenti degli impianti di
produzione  e  utilizzazione del calore nonche' di apparecchiature di
regolazione, devono sottoporre i prototipi e le serie da impiegare in
impianti  soggetti  alla  presente legge alla preventiva omologazione
della  Associazione  nazionale  per  il  controllo  della combustione
(ANCC).
  La  ANCC  deve accertare la rispondenza dei prototipi e delle serie
alle  condizioni  di  rendimento  piu'  economiche  in  relazione  al
progresso  della tecnica, nonche' la funzionalita' e l'affidabilita',
con particolare riferimento alle norme della presente legge.
  Tutte   le  imprese  che  producono,  commerciano  o  installano  i
componenti  e le apparecchiature di cui al primo comma sono obbligate
a  fornire  al  pubblico  i  relativi  listini tecnici, attestanti la
rispondenza  dei componenti e delle apparecchiature ai certificati di
omologazione.