Art. 4.

  L'ultima  frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo
ai diritti civili e politici "Si posterieurement a' cette infraction,
la  loi  prevoit l'application d'une peine plus legere, le delinquant
doit   en   beneficier"   deve   essere  interpretata  come  riferita
esclusivamente  alle  procedure ancora in corso. Conseguentemente, un
individuo  gia'  condannato  con  sentenza  passata  in giudicato non
potra'  beneficiare  di  una  legge che, posteriormente alla sentenza
stessa, prevede l'applicazione di una pena piu' lieve.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 ottobre 1977

                                LEONE

                                    ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO -
                                                    COSSIGA - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO