(Patto internazionale-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare
il godimento dei diritti in conformita' del presente Patto, lo  Stato
potra' assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti
per legge, soltanto nella misura in cui cio' sia compatibile  con  la
natura di tali diritti e  unicamente  allo  scopo  di  promuovere  il
benessere generale in una societa' democratica.