Art. 4.
Assegnazione di posti di professore  ordinario  per  le  chiamate  di
                         studiosi stranieri

  Il  Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolta'
e su parere del Consiglio universitario nazionale, puo' riservare una
percentuale  di posti, di professore ordinario non superiore al 5 per
cento  della  dotazione  organica  di  ogni  singola  facolta',  alle
proposte  di  chiamata  diretta, da parte delle facolta', di studiosi
eminenti  di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione
in Universita' straniere.
  La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei
due  terzi  dei professori ordinari del consiglio di facolta', che si
pronuncia  sulla  qualita' scientifica dello studioso. La proposta e'
accompagnata  da  una  motivata  relazione  che  illustra  la  figura
scientifica  del  candidato.  Il  Ministro  della pubblica istruzione
dispone  l'assegnazione  del  posto  e  la  nomina del professore con
proprio   decreto,  determinando  la  relativa  classe  di  stipendio
corrispondente  sulla base dell'anzianita' di docenza e di ogni altro
elemento di valutazione.
  I  posti  di  professore  ordinario assegnati ai sensi del presente
articolo  sono  recuperati  in  caso  di  rinuncia,  trasferimento  o
cessazione dal servizio dei loro titolari.
  Restano  in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini
stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario.