Art. 4.
              Riconoscimento della qualifica di profugo

  Alle  categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di
profugo  e'  riconosciuta,  a  domanda  da presentarsi nel termine di
quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di
residenza del richiedente.
  Per  le  province  di  Trento  e  Bolzano  provvedono  i rispettivi
commissari  del  Governo  e  per la Valle d'Aosta il presidente della
Giunta regionale.
  I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  possono  richiedere  il  riconoscimento della
qualifica entro un anno dalla data suddetta.
  Rimangono  fermi  i  termini fissati dai successivi articoli per il
conseguimento   delle   singole  provvidenze,  salvo  quanto  dispone
l'articolo 37.
  Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:
    1) le generalita' complete;
    2) la localita' di attuale residenza in Italia;
    3) il territorio di provenienza;
    4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.
  La  decisione  sulle  domande  di riconoscimento della qualifica di
profugo  deve  essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla
data di presentazione della domanda.
  Scaduto  tale  termine  o  in  caso  di  reiezione  della  domanda,
l'interessato  ha  diritto  di  ricorrere al tribunale amministrativo
regionale competente.