ART. 4.
(Norme ulteriori per la nomina delle   commissioni  giudicatrici  dei
                              concorsi)

  Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana
le  disposizioni  necessarie  per  la  presentazione delle domande da
parte  dei  docenti  che  aspirano  ad  essere nominati componenti le
commissioni  giudicatrici  dei  concorsi e per l'organizzazione delle
operazioni relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse.
  In  caso  di  impossibilita'  di  procedere ai sensi del precedente
articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo
12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417.