ARTICOLO IV. (Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione). 1. - Il presente Protocollo sara' aperto presso la sede della Organizzazione, per la firma, dal 1 giugno 1978 al 1 marzo 1979 e rimarra' indi aperto per l'adesione. Secondo le disposizioni del punto 3 del presente Articolo, gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante: (a) firma senza riserve per ratifica, accettazione o approvazione; oppure (b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure (c) adesione. 2. - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria generale dell'Organizzazione. 3. - Il presente Protocollo puo' essere firmato senza riserve, ratificato, accettato, approvato, o vi si puo' ad esso aderire, solo dagli Stati che hanno firmato senza riserve, ratificato, accettato. approvato la Convenzione o che hanno ad essa aderito.