Art. 4.

  Entro  tre  mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti
indicati  nell'articolo  2 sono tenuti a depositare una dichiarazione
concernente  le  variazioni  della  situazione patrimoniale di cui al
numero  1  del  primo  comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo
l'ultima  attestazione.  Entro  un  mese successivo alla scadenza del
relativo  termine,  essi  sono  tenuti  a  depositare una copia della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
  Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel
caso  di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo
della Camera di appartenenza.