Art. 4.

  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni  del presente decreto e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L.
1.500.000.
  La  sanzione  amministrativa  contemplata  dal  comma precedente e'
applicata    dall'ufficio   provinciale   metrico   competente,   con
l'osservanza  delle  disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
  E'  fatta  salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che
concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.