Art. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente e' applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.