ART. 4. 
 
  L'affidamento familiare e' disposto  dal  servizio  locale,  previo
consenso  manifestato  dai  genitori  o  dal  genitore  esercente  la
potesta', ovvero dal tutore, sentito il minore che  ha  compiuto  gli
anni dodici e, se opportuno, anche  di  eta'  inferiore.  Il  giudice
tutelare del  luogo  ove  si  trova  il  minore  rende  esecutivo  il
provvedimento con decreto. 
  Ove manchi l'assenso dei  genitori  esercenti  la  potesta'  o  del
tutore, provvede il tribunale  per  i  minorenni.  Si  applicano  gli
articoli 330 e seguenti del codice civile. 
  Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere  indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i  tempi  e  i  modi
dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve  inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento  ed
il  servizio  locale  cui  e'   attribuita   la   vigilanza   durante
l'affidamento con l'obbligo  di  tenere  costantemente  informati  il
giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a  seconda  che  si
tratti di provvedimento emesso ai  sensi  del  primo  o  del  secondo
comma. 
  L'affidamento  familiare  cessa  con  provvedimento  della   stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando
sia  venuta  meno  la  situazione  di  difficolta'  temporanea  della
famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui  la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 
  Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma precedente,  richiede,  se
necessario, al competente tribunale per  i  minorenni  l'adozione  di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. 
  Il tribunale, sulla richiesta  del  giudice  tutelare  o  d'ufficio
nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello  stesso
comma.