ARTICOLO 4. Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 1, in particolare: a) adottando tutte le misure possibili per impedire i preparativi, nei loro rispettivi territori, di detti reati destinati ad essere commessi all'interno o al di fuori del loro territorio, ivi compresi i provvedimenti intesi a vietare nel loro territorio, le attivita' illegali di persone, gruppi ed organizzazioni che incoraggino, fomentino o commettano atti di cattura di ostaggi; b) scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di provvedimenti amministrativi e di altre misure, se del caso, per prevenire la perpetrazione di detti reati.