(Convenzione-art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
 
  Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati  previsti
all'articolo 1, in particolare: 
    a)  adottando  tutte  le  misure   possibili   per   impedire   i
preparativi, nei loro rispettivi territori, di detti reati  destinati
ad essere commessi all'interno o al di fuori del loro territorio, ivi
compresi i provvedimenti intesi a vietare  nel  loro  territorio,  le
attivita'  illegali  di  persone,  gruppi   ed   organizzazioni   che
incoraggino, fomentino o commettano atti di cattura di ostaggi; 
    b)  scambiandosi  informazioni  e   coordinando   l'adozione   di
provvedimenti amministrativi e di altre  misure,  se  del  caso,  per
prevenire la perpetrazione di detti reati.