(TESTO UNICO-art. 4)
                               Art. 4. 
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11  dicembre
                 1984, n. 839, art. 2, primo comma) 
 
Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente  della
                             Repubblica 
 
  1.  Le  leggi  e  gli  atti  normativi  adottati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri,  sono  controfirmati  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il
Ministero oppure l'attribuzione. 
  2. Gli altri atti normativi adottati  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.