Art. 4. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma) Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica 1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione. 2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.