Art. 4.
  Il  comitato  tecnico  di  cui  al precedente art. 3 ha la seguente
composizione:
   un  funzionario  di  livello  non  inferiore a dirigente generale,
designato dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede;
   un  funzionario  di  livello  non  inferiore a dirigente generale,
designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
   un  funzionario  di  livello  non  inferiore a dirigente generale,
designato dal Ministro dei lavori pubblici;
   un  funzionario  di  livello  non  inferiore a dirigente generale,
designato dal Ministro della sanita';
   un  funzionario  direttivo,  designato  da ciascuno dei presidenti
delle giunte regionali di cui al precedente art. 2;
   un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
   tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente;
   il presidente del Magistrato per il Po;
   il  direttore  dell'istituto  di ricerca sulle acque del Consiglio
nazionale delle ricerche;
   il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita';
   un   funzionario  del  Ministero  dell'ambiente,  che  esplica  le
funzioni di segretario.