Art. 4. Rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive 1. Le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), sono rideterminate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare una diversa distribuzione delle dotazioni tra i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto conto della evoluzione demografica e dello sviluppo della popolazione scolastica. 2. Tale rideterminazione non puo' comportare incremento dell'attuale dotazione organica aggiuntiva, ove questa risulti ancora sovradimensionata rispetto alla percentuale indicata nell'articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), e, in ogni caso, non puo' determinare incrementi neppure rispetto a quest'ultimo limite.
(a) Il testo dell'art. 13 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 4: Il testo dell'art. 13 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) e' il seguente: "Art. 13 (Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico). - Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente art. 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione della presente legge. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma e' ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata e' effettuata per classe di concorso su base regionale. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente. Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente. Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo art. 20 si procedera' al preventivo assorbimento delle unita' di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilita' di posti che si venissero comunque a determinare. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti e' effettuata dai provveditori agli studi secondo modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio. E' abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo art. 20". Detto articolo e' stato modificato: dall'art. 2 della legge 16 luglio 1984, n. 326, il quale stabilisce che "nell'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, e' quella dell'anno scolastico precedente"; dall'art. 7, comma dodicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985), il quale stabilisce che "la dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al 5 per cento della consistenza complessiva delle dotazioni organiche esistenti nella provincia medesima".