Art. 4. Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dall'applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 3, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Nei casi in cui l'indennita' integrativa speciale e' dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni semestrali di cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennita' integrativa speciale corrisposta, come previsto dal terzo comma del gia' indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime e' portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.