Art. 4. Qualora un'impresa autorizzata ai sensi degli articoli 2, 3 e 13 del presente decreto non si attenga alle disposizioni stabilite dal "regolamento" e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento adibito a deposito delle merci, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attivita' di controllo, l'"organo di controllo", come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca dell'autorizzazione. Gli organi abilitati ad effettuare controlli, di cui al precedente comma, propongono la revoca della autorizzazione anche in caso di riscontrate irregolarita' sull'applicazione del "regolamento" e del presente decreto in merito allo svolgimento delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili. Qualora un'impresa, autorizzata ai sensi del presente decreto, cambi la sua ragione sociale, senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad avvalersi delle autorizzazioni rilasciate, deve chiedere al Ministero la voltura dell'autorizzazione, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo di controllo, che procedera' conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3 e al successivo art. 13. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante deve, comunque, richiedere regolare autorizzazione, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 e del successivo art. 13. Il programma di lavorazione, riguardante la trasformazione di burro in burro concentrato o in premiscele, deve essere predisposto, in relazione ad ogni partita aggiudicata o acquistata in collaborazione, con gli "organi di controllo" e deve essere presentato agli stessi almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione, con l'indicazione del tipo o dei titoli di prodotto che si intendono ottenere con particolare riferimento alla eventuale fabbricazione di miscele di materie grasse. Il programma di lavorazione riguardante la produzione di alimenti composti defe essere predisposto con gli "organi di controllo" in relazione ad ogni partita di burro concentrato, di premiscela e/o di miscela di grassi acquistate, indicando se si tratta di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto, e comunicato agli stessi almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione. Ogni variazione del programma dovra' essere tempestivamente comunicata all'organo di controllo per via telegrafica. Il mancato rispetto del programma di lavorazione, ove non sussistano gravi e giustificati motivi, comporta la revoca dell'autorizzazione. Qualora l'organo abilitato al controllo constati che l'impresa non rispetta, per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione, il programma di lavorazione, redige un apposito verbale, contestando all'impresa medesima l'infrazione rilevata. Copia del verbale di accertamento deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.