Art. 4. 1. E' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per gli anni 1988 e 1989 cosi' ripartita: a) lire 120 miliardi, di cui 40 nel 1988 e 80 nel 1989, per interventi urgenti di sistemazione idraulica nel delta del Po; b) lire 80 miliardi, di cui 20 nel 1988 e 60 nel 1989, per interventi urgenti sul bacino idrografico dell'Arno; c) lire 40 miliardi, di cui 15 nel 1988 e 15 nel 1989, per il potenziamento del servizio idrografico, mareografico, sismico e dighe del Ministero dei lavori pubblici e lire 10 miliardi nel 1988 per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse; d) lire 10 miliardi nel 1988 per l'urgente revisione da parte del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorita' per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile. 2. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono realizzati tenendo conto dei programmi di risanamento normativamente disposti.