Art. 4.
  1.  Per  quanto  riguarda  gli  interventi  finanziari erogati alle
imprese  per  le autolinee di cui al presente decreto, dalle regioni,
dai  comuni  e da altri enti pubblici, i richiedenti concessionari di
autolinee  di  competenza statale, dovranno allegare alla domanda una
dichiarazione  a  firma  autenticata  del legale rappresentante o del
titolare,  che  attesti  il  mancato  percepimento  di  contributi di
esercizio   per   le  linee  suddette,  oppure  l'entita'  di  quelli
percepiti,   allegando   in  tal  senso  una  attestazione  dell'ente
territoriale erogatore.
  2.   I   contributi   chilometrici   di  cui  al  precedente  comma
eventualmente percepiti:
   se  concessi  per  lo  specifico  autoservizio di cui si chiede il
contributo, vanno detratti integralmente;
   se concessi come anticipazioni sulle future contribuzioni statali,
vanno detratti e restituiti direttamente all'ente pubblico;
   se  concessi  sull'ammontare  globale delle percorrenze effettuate
dal  concessionario  sia  con  autoservizi  regionali  e comunali che
statali,   saranno   detratti  in  quota  parte  per  la  percorrenza
ministeriale.