Art. 4. 1. Per quanto riguarda gli interventi finanziari erogati alle imprese per le autolinee di cui al presente decreto, dalle regioni, dai comuni e da altri enti pubblici, i richiedenti concessionari di autolinee di competenza statale, dovranno allegare alla domanda una dichiarazione a firma autenticata del legale rappresentante o del titolare, che attesti il mancato percepimento di contributi di esercizio per le linee suddette, oppure l'entita' di quelli percepiti, allegando in tal senso una attestazione dell'ente territoriale erogatore. 2. I contributi chilometrici di cui al precedente comma eventualmente percepiti: se concessi per lo specifico autoservizio di cui si chiede il contributo, vanno detratti integralmente; se concessi come anticipazioni sulle future contribuzioni statali, vanno detratti e restituiti direttamente all'ente pubblico; se concessi sull'ammontare globale delle percorrenze effettuate dal concessionario sia con autoservizi regionali e comunali che statali, saranno detratti in quota parte per la percorrenza ministeriale.